Approfondimento

 

Affidamento dei figli e genitore omosessuale: la giurisprudenza va oltre i pregiudizi.

 

IL CASO

Una donna e un uomo si sposano. Dal matrimonio nascono due figli. Dopo pochi anni uno dei due coniugi scopre la propria omossesualitá e la coppia si separa. In sede di separazione l’ex coniuge eterosessuale si oppone all’affidamento condiviso dei figli minori ritenendo che lo stile di vita del genitore omosessuale, che nel frattempo ha costruito una stabile relazione, sia lesivo degli interessi degli figli minori. La situazione descritta potrebbe apparire un caso di scuola eppure, quante madri e quanti padri accettano la propria omosessualità in età adulta e affrontano il giudizio di separazione dovendo spesso combattere contro il pregiudizio che li vorrebbe cattivi genitori? E quanti di loro pur di non “danneggare” i propri figli affrontando un lungo iter giudiziale, accettano condizioni di separazione consensuale non equilibrate dal punto di vista genitoriale?

LA PAROLA AI GIUDICI

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 601 del 11 gennaio 2013 si occupa del caso di un figlio minore affidato in via esclusiva alla madre che conviveva con la propria compagna. Uno dei motivi che aveva portato il padre a ricorrere alla Corte era la considerazione che la famiglia in cui viveva il bambino, essendo composta da due donne legate da una relazione affettiva, non fosse idonea a garantire un adeguato sviluppo educativo al minore in quanto non fondata sul matrimonio fra soggetti di sesso diverso, ai sensi dell’art. 29 della Costituzione. origin_543020701Nel rigettare il ricorso paterno, la Cassazione stabilisce che sia frutto di un mero pregiudizio l’affermare in via generica che vivere in una famiglia costituita da una coppia omosessuale sia lesivo dell’equilibrato sviluppo di un bambino. La dannosità di un singolo contesto familiare va infatti dimostrata caso per caso come accade per ogni tipo di famiglia eterosessuale o omosessuale in quanto non esistono certezze scientifiche o dati di esperienza che indichino nella coppia omosessuale un ostacolo al sereno sviluppo di un minore. La Corte di Cassazione afferma l’esistenza di una famiglia basata su due persone appartenenti allo stesso sesso e la possibilità che all’interno della stessa un minore possa vivere, per principio, serenamente.

Un’altra interessante sentenza della Corte di cassazione, la n. 16593 del 2008, si occupa del caso di un padre eterosessuale che ha tenuto nei confronti della ex moglie, omosessuale, un comportamento di profondo discredito della capacità genitoriale della stessa per effetto del suo orientamento sessuale. Nel corso dei giudizi era stato accertato che la madre era stata assolutamente disponibile a favorire i rapporti fra il figlio e il padre e che il minore era sereno e ben integrato nell’ambiente scolastico. La Corte afferma che il descritto comportamento del padre renda lo stesso inidoneo a condividere con la madre l’esercizio della potestà genitoriale.

Venendo alla giusprudenza di merito, il Tribunale di Napoli con decisione in data 28 giugno 2006, afferma con estrema fermezza che l’atteggiamento di ostilità nei confronti dell’omosessualità sia dovuto a “(…) meri stereotipi pseudoculturali, espressione di moralismo e non di principi etici condivisi (…)” privi di fondamento normativo. A parere del Tribunale, le condotte omosessuali non contengono di per sè elementi di rischio o di disvalore giuridico e, di conseguenza, l’omosessualità di un genitore in sè e per sè è del tutto irrilevante ai fini della scelta dell’affidatario dei figli minori.

Gay pride 2008Con decreto in data 15 luglio 2008, il Tribunale di Bologna dichiara che l’ammissione da parte di uno dei coniugi della propria omosessualità non è di ostacolo, in sè, all’affidamento condiviso dei figli e non può giustificare provvedimenti diretti a limitare i rapporti fra il genitore omosessuale e la prole. La questione riguarda il caso del padre di una figlia in tenera età che aveva dichiarato alla ex moglie la propria omosessualità e subiva atteggiamenti ostili da parte di quest’ultima. Detti atteggiamenti erano culminati nell’impedire al padre le regolari visite alla figlia stabilite dal giudice e nell’osteggiare la decisione paterna di trascorrere con la figlia minore un periodo di vacanza estiva in una località, a parere della madre, frequentata da omosessuali e, di conseguanza, inadatta alla minore. Nel respingere le pretese materne, il Tribunale ha imposto ai genitori l’obbligo di preparare la figlia ad apprendere le tendenze omosessuali del padre sotto la guida di qualificati psicologi.

Il Tribunale di Nicosia, con ordinanza del 14 dicembre 2010 ritiene che la relazione omosessuale della madre non sia di ostacolo all’affidamento condiviso dei figli minori e alla collocazione degli stessi presso l’abitazione della stessa in considerazione della loro tenera età. Lo stesso tribunale ammonisce il padre a non continuare a mettere in atto comportamenti che screditino la madre a causa della sua omosessualità che possono costituire un ostacolo alla serena crescita dei minori, inseriti nel contesto sociale di un piccolo centro urbano.

CONCLUSIONI

Dai contenuti delle decisioni indicate emergono alcuni dati molto significativi:

1) una coppia omosessuale costituisce una famiglia;

2) l’omosessualità di un genitore, da sola, non è affatto un impedimento all’affidamento condiviso dei figli nati nel corso del matrimonio con tutte le conseguenze che ne derivano;

3) i comportamenti dell’ex coniuge eterosessuale diretti a screditare l’ex partner in ragione dell’omossesualità di quest’ultimo sono ingiustificati e censurabili;

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERASi tratta di principi importantissimi che dimostrano quanto la giurisprudenza sia più avanti del legislatore e sui quali occorre fare qualche riflessione. Il fenomeno dei genitori omosessuali non è residuale, l’impressione è che, come si accennava precedentemente, per evitare che il discredito nascente dai pregiudizi sull’omosessualità possa danneggiare la serenità dei figli, molte madri e padri omosessuali accettino a volte condizioni di separazione consensuale “al ribasso” per non affrontare un lungo iter giudiziale. Senza voler entrare nel merito delle diverse situazioni personali, appare del tutto utile evidenziare che la genitorialità appare responsabilmente tutelata.

Avv. Stefano Nosotti

 

Leave your thought